stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.506. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.506.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sul retro della scheda elettorale è realizzato un elemento di sicurezza composto da tre parti: la parte centrale incollata in modo da fare un corpo unico con la scheda, le due parti laterali unite alla parte centrale, ma predisposte allo strappo manuale. La parte centrale non deve riportare alcuna indicazione, mentre sulle due parti laterali deve essere stampato lo stesso codice alfanumerico composto da una sequenza di 20 caratteri. La parte laterale sinistra deve risultare esterna alla scheda in modo che l'apposizione del segno di voto sulla scheda non possa lasciare impronta su questa parte sinistra.
  1-ter. Al momento del voto, il componente del seggio elettorale che consegna la scheda all'elettore strappa la parte destra dell'elemento apposto sul retro della scheda e lo conserva unitamente al documenti di identità presentato dall'elettore, lasciando la parte sinistra unita alla scheda stessa.
  1-quater. Una volta espresso il voto nella cabina elettorale, l'elettore consegna la scheda ripiegata in modo da garantire la segretezza del voto stesso, consegnando al componente del seggio la scheda con la parte laterale sinistra avente il codice alfanumerico ancora unito alla scheda.
  1-quinquies. Il componente del seggio, prima di inserire la scheda nell'urna, deve strappare la parte sinistra dell'elemento, spillarlo alla parte destra conservata con i documenti dell'elettore controllando l'identicità dei due codici alfanumerici, ed inserire le due parti così unite in una apposita urna.
  1-sexies. Al fine di controllare la corretta attuazione della procedura, due funzionari nominati dal Prefetto potranno, anche in orario di apertura dei seggi, in contraddittorio con il Presidente del peggio, verificare l'esatta corrispondenza dei codici alfanumerici, ispezionando l'urna, per poi richiuderla apponendo sigilli e firme secondo la procedura in uso. Gli elementi di controllo verificati dovranno essere sigillati in apposito plico e conservati nell'urna, in modo da facilitare più controlli presso lo stesso seggio.
  1-septies. L'elenco dei funzionari all'uopo incaricati deve essere preventivamente trasmesso dal Prefetto a tutti i presidenti di seggio ed al personale militare addetto alla sicurezza dei seggi che gli sono di propria competenza territoriale, con gli elementi identificativi necessari.
  1-octies. In tutti i comuni che sono stati sottoposti a scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, e in quei comuni indicati dai Presidenti dei Tribunali come suscettibile di interessi della criminalità organizzata ad influenzare il voto, il Prefetto dovrà predisporre un piano completo di controllo delle operazioni di voto, avvalendosi anche del personale dipendente del Ministero della giustizia e di altri Ministeri.