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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.502. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.502.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
   c) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione procede a dividere la cifra elettorale circoscrizionale delle liste di cui alla lettera b) successivamente per 2 – 2,8 – 3,6 – 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: L'ufficio procede a dividere la cifra elettorale regionale delle liste ammesse al riparto successivamente per 2 – 2,8 – 3,6 – 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella regione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.