stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.481. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.481.

  Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o da un avvocato iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53».

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
   2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.»