Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate».