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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.472. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.472.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sopprimere le parole:, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
   al comma 7, lettera c), al capoverso «3», sostituire le parole da: non superiore ad un terzo fino a: sei con le seguenti: non inferiore a sei e, in ogni caso, non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali;
   al comma 12, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
  2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sulle schede di votazione e, unitamente ai candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
   al comma 15, capoverso aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.;
   al comma 17, capoverso, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato nel collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.;
   al comma 18, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «la preferenza» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
   4) al quarto periodo, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite con le seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
   al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    al comma 4, lettera a) capoverso «a», secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e» e dopo le parole: «di votazione e» inserire le seguenti: «che riportano due linee orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
    al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prescelta.» aggiungere le seguenti: «e può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
    al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, dopo le parole: «dagli articoli», aggiungere la seguente: «58»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
     «g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista regionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
    al comma 14, allegato 5, sostituire la tabella A con quella allegata al presente emendamento.

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