Al comma 7, lettera c), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.
Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.