Al comma 7, lettera a), dopo le parole: per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.