stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.220. in Assemblea riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2017  [ apri ]
1.220.(versione corretta)

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche designa i propri candidati mediante elezioni primarie nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.