stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0300. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
2.0300.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Tabella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: «rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».