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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.95. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.95.

  Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso Art. 31:
    comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
    comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
    comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   ai commi 18 e 25, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

Immagine prelevata dallo stampato

   al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti:. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta;
   al comma 22:
    lettera
a):
     numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
     sostituire il numero 2.2) con il seguente:
     
2.2) al quarto periodo, dopo le parole «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 23 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
   al comma 25, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   al comma 30, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);