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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.92. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.92.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.