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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.77. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.77.

  Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».