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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.7.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
   all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».