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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.55. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.55.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere fino alla fine del comma con le seguenti: per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo«.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso Art. 31:
    sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.
  3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;
   ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Immagine prelevata dallo stampato

   al comma 19:
    alla lettera
b), capoverso:
     al primo periodo, sopprimere le parole da:
e i nominativi dei candidati fino a plurinominale;
     aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
    sopprimere la lettera c);
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati;
   al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 3:
     1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
     2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 28, capoverso Art. 84:
    al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
    al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
    ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: la lista fino alla fine della lettera, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
   al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.
    all'articolo 2:
    comma 4:
     lettera
a), capoverso, secondo periodo:
      sopprimere le parole da:
ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e
      sostituire le parole: e sui aggiungere le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui;
     lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

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     comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
    comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
     e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista:.