Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificamente da questo indicata per ciascuna Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite.».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis,.