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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.273. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.273.

  Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1., sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».