Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;
all'articolo 5, sopprimere il comma 1.