Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste».