Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 19:
lettera b), capoverso, primo periodo:
sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti;
sostituire le parole da: plurinominale fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale;
sopprimere la lettera c);
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14:
sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;
al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
all'articolo 3:
comma 1, alinea, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.