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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.256. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.256.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da:, corredato fino alla fine del comma, con le seguenti:. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica«.

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
   al comma 16, numero 2), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,;
   ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente:

Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)

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   al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite.
   all'articolo 2:
    al comma 3, lettera
c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
    al comma 4, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica;
    al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
    ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:

ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)

  

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