Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.