Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo delle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione di atti giuridici da utenti identificati ai sensi di legge con modalità digitali. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 7.