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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.180. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.180.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.

  Conseguentemente, al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
   dopo la lettera
d) aggiungere le seguenti:
    d-bis)
verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
    d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
    dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
    f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
    f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».
    al comma 7, capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
   f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
    al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, dopo le parole: della regione inserire le parole:, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,.