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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.13.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le parole: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera
b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera
a) con la seguente:
   a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
    sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
   al comma 30, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   al comma 7:
    capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera
d) con la seguente:
   «d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.