Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Articolo 4-bis – (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.