Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il quaranta per cento in eccesso o in difetto.