Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.