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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0250. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
3.0250.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470»;
   b) dopo le parole: «dalla presente legge» sono inserite le seguenti: », previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,».

  2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.
  3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

  Art. 1-bis. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».

Art. 3-ter.

  1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 3-quater.

  1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.
  3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.
  4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia».

Art. 3-quinquies.

  1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «consegna» è sostituita dalle seguenti: «trasmette per via telematica»;
   b) al comma 2, le parole: «da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati,» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza»;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa»;
   d) al comma 3:
    1) al primo periodo, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti», le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 2», le parole: «contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6» sono soppresse;
    2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
   g) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole: «senza ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia», le parole: «comunque pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3», le parole: «del giovedì» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo giorno» e le parole: «unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono soppresse;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «e con valigia diplomatica» sono inserite le seguenti: «, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis».

Art. 3-sexies.

  1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo le parole: «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1»;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».

Art. 3-septies.

  1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'articolo 4»;
   b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)».

Art. 3-octies.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.