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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici».