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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.67. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.67.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
    e-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
   al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
     a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
     c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis;
    dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     d-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis);
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
     e-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
   al comma 27, capoverso Art. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
   all'articolo 2:
    al comma 7:
     capoverso
Art. 16, comma 1:
      dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
      c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
      dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
      e-bis) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
     capoverso Art. 16-bis, comma 1:
      dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
      a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
      dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
      c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);
      c-ter) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e-bis);
     al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».