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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati a deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  5. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».