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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.281. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.281.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».