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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.277. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.277.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis:
    primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
    secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con un arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.