Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: ogni lista fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.