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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.260. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.260.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso
Art. 31:
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;
    sopprimere i commi 3 e 4.
    ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

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Tabella A-bis.1

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   al comma 19:
    lettera b), capoverso, primo periodo:
     sostituire le parole:
il voto con le seguenti: un voto;
     sostituire le parole da: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;
    sopprimere la lettera c);
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
   all'articolo 2:
    ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

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Tabella A-bis

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    al comma 5, capoverso Art. 14:
     sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.»;
    al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;