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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.258. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.258.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda fino alla fine del comma con le seguenti:, anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 19:,
    sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
     sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
   al comma 21, lettera a), sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
  3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è valido»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera a) con la seguente:

     a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso 77, comma 1:
    sopprimere la lettera c);
    sostituire la lettera d) con la seguente:

     «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale.»;
     dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
     «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    sopprimere le lettere g), h) e i);
   al comma 28, capoverso articolo 84:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella medesima lista, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;
   al comma 30, sostituire la lettera a), con la seguente:
   «a) al comma 1 le parole da: «sopravvenuta,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84»;
   conseguentemente, all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
  2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
   al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»