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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.255. in Assemblea riferita al C. 2352-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2017  [ apri ]
1.255.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto come da scheda riportata in allegato.».

  Conseguentemente:
   ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 4, lettera b)

Immagine prelevata dallo stampato

   al comma 19, lettera b):
    sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
    aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  
«Nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;
   al comma 28, capoverso articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
   all'articolo 2:
    comma 3, lettera
c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
    al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
    al comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto»;
    al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
    ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:

ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)

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