Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo».