Il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e un segno a favore di un candidato anche non compreso nella lista prescelta».