Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal 1o luglio al 15 settembre, possono svolgere funzioni di autenticatori anche i concessionari del demanio marittimo e lacustre presso le strutture balneari concessionate, nonché i gestori di rifugi montani».