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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.708. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.708.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
  2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
  3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, al comma 11 lettera a) dopo le parole: al numero 3), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto» sono inserite le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis» e.