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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.707. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.707.

  All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e successivamente modificato dall'articolo 2, commi 8 e 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è così sostituito:
  «Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale unitamente a un atto unilaterale d'obbligo, nel quale ciascuno di essi si impegna, nel caso abbia accordato un voto ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, a non votare un'ulteriore fiducia a un Governo diverso, una volta che siano trascorsi quindi giorni dalla revoca della fiducia al precedente ovvero dalle dimissioni dello stesso.
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  3. Una copia autografa dell'obbligo unilaterale di cui al comma 1 viene trasmessa a cura dell'ufficio centrale nazionale alla Presidenza della Repubblica, ai fini delle autonome valutazioni del Capo dello Stato ai sensi degli articoli 88 o 92 della Costituzione».