Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.
Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
« b-bis) individua il numero di collegi in cui il candidato primo del collegio sia collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b)»;
al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole «di 606 seggi» con le seguenti: un numero di seggi pari alla differenza tra 606 e il numero di collegi individuato ai sensi della lettera b-bis)»;
al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1 alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole nella circoscrizione aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio e collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b);
al comma 23, capoverso «Art. 84», al comma 1 premettere il seguente: «01. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b);
all'articolo 2 al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, dopo le parole da attribuire aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio è collegato ad una lista diversa da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b);
al comma 7, capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b).