Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.