Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i presidenti delle Giunte regionali;».
Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.