Al comma 7, lettera b), capoverso comma «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
Conseguentemente, al comma 28, capoverso articolo 93-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.