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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.534. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.534.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso in cui una lista abbia diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato primo del collegio, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale; ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio, proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Nel caso in cui una lista abbia diritto ad un solo seggio nella regione, ai sensi del comma 1, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato primo del collegio, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale; ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio, proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 2, il candidato del collegio che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.