Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».
Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».