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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.505. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.505.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: il contrassegno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il nome del candidato e il contrassegno di ciascuna lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali collocate a fianco di ciascun contrassegno di lista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni»;
   al comma 18, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale con le seguente: e dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  «19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso Art. 77:
  1. dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   d-ter) per ciascuna circoscrizione, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   alla lettera h) sostituire le parole «secondo il relativo ordine numerico», con le seguenti, «secondo la graduatoria di cui alla lettera d-ter)».
   al comma 31, Allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento.

Allegato 1
Tabella A-bis

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei Deputati

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