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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.486. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.486.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti:
   a) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
   b) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.

  2-bis. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
   1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
   2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
   al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 14, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
   2) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.

  2. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
  3. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
   1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
   2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.

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